L'esperto risponde

Come cancellare le formalità pregiudizievoli?

Inserito il 26 giugno 2011 da Redazione | 6 Commenti

Il Giudice dell’Esecuzione, nel redigere il decreto di trasferimento di un immobile venduto all’asta, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione delle formalità pregiudizievoli che gravano sull’immobile oggetto della vendita.
Questo è il così detto “effetto purgativo”, per indicare che l’aggiudicatario acquista dal Tribunale un immobile libero e “pulito” da ogni formalità.

Commenti inviati per questo quesito.



pedone

Commento inviato il: 18 settembre 2011 alle 16:59

avevamo una ditta in societa’,per far fronte alle spese facemmo un mutuo e per garanzia ipotecammo le case.
siamo falliti e chiuso la societa .
io ero amministratore ho pagato le mie quote alle banche,(nel 2002) da un paio d’anni sto cercando di avere un mutuo, non riesco ad averlo in quanto risulta che ho un pregiudizievole da tribunale.
dove posso rivolgermi per togliere questo pregiudizievole?

grazie



esperto-risponde

Commento inviato il: 07 ottobre 2011 alle 10:03

Egr. Signore,
in primo luogo sarebbe necessario comprendere di che tipo di “pregiudizievole” Le viene opposto. Se si tratta di un pregiudizio derivante dalla sentenza che, a suo tempo, ha dichiarato il fallimento della società (e che ha coinvolto anche Lei) dovrebbe richiedere, ed ottenere, la cancellazione dal registro dei falliti e dal Casellario giudiziale.
Qualora, al contrario, il “pregiudizievole” di cui parla consiste nella iscrizione del Suo nominativo nella Centrale Rischi, al fine di ottenerne la effettiva cancellazione dal sistema è necessario il pagamento della intera obbligazione, ivi inclusi interessi, a nulla rilevando eventuali transazioni concluse in passato con gli istituti di credito.



paolo

Commento inviato il: 06 dicembre 2011 alle 19:40

Egregio ,esperto Le voglio chiedere come posso fare per la cancellazione di un pregiudiziovole,in seguito ad una vendita all’ asta di un appartamento.Distinti Saluti



Esperto Risponde

Commento inviato il: 21 febbraio 2012 alle 11:14

A seguito di una aggiudicazione il Giudice dell’Esecuzione, nel redigere il decreto di trasferimento di un immobile venduto all’asta, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione di tutte le formalità pregiudizievoli che gravano sul bene oggetto della vendita.
Non è, pertanto, necessario che proceda l’aggiudicatario poiché costui acquista dal Tribunale un immobile libero e “pulito” da ogni formalità.



alessandro

Commento inviato il: 29 novembre 2012 alle 15:22

Egregio esperto Le vorrei chiedere a chi tocca il costo necessario per la cancellazione di un pregiudiziovole,in seguito ad una vendita all’asta di un immobile, e a quale normativa fare riferimento. Grazie. Distinti Saluti.



Esperto Risponde

Commento inviato il: 08 luglio 2013 alle 14:29

Egregio sig. Alessandro,
l’aggiudicatario è tenuto a versare il c.d. “saldo prezzo” ovvero la differenza tra la cauzione versata nel momento in cui è stata presentata l’offerta e il prezzo a cui il bene è stato aggiudicato. Sono anche a carico dell’aggiudicatario le spese afferenti la trascrizione del decreto di trasferimento, come anche quelle relative alla registrazione dello stesso a alla voltura catastale, mentre gli oneri per la cancellazione dei pregiudizi (ipoteche, pignoramenti e di altre eventuali formalità) restano a carico della massa e, quindi, della procedura.

Scrivi qui la tua richiesta: il nostro esperto ti risponderà quanto prima.