L'esperto risponde
Come devono essere pubblicizzate le vendite all’asta?
Inserito il 01 agosto 2011 da Redazione | Nessun commento
La pubblicità degli avvisi di vendita è regolamentata dall’articolo 490 del Codice di procedura civile per come modificato dalla Legge del 14 maggio 2005 n. 80.
Il dettato normativo prevede che, allorchè nel corso di una procedura esecutiva, si debba procedere alla vendita di beni immobili (ma anche di beni mobili registrati come ad esempio le autovetture) deve essere pubblicato un avviso contenente tutti i dati che abbiano un pubblico interesse mediante affissione per tre giorni consecutivi presso l’albo dell’ufficio giudiziario del Tribunale di competenza.
Nel caso in cui oggetto di vendita siano beni mobili di valore superiore ai € 25.000 ovvero beni immobili, l’avviso deve essere pubblicato anche in appositi siti internet e in quotidiani nazionali almeno 45 giorni prima del termine di presentazione delle offerte o della data dell’incanto unitamente a copia dell’ordinanza del giudice e ad una relazione di stima dei beni medesimi. Qualora lo ritenga opportuno, il giudice può anche stabilire la diffusione della notizia tramite pubblicità commerciale.
La normativa vigente, al fine di mantenere effettiva la tutela dei soggetti sottoposti a esecuzione forzata in ossequio a quanto stabilito in materia di protezione dei dati personali, prevede che gli uffici giudiziari e i professionisti delegati alle operazioni di vendita omettano l’indicazione del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a rivelarne l’identità sia nell’avviso di vendita che nelle copie dell’ordinanza del giudice e della relazione di stima oggetto di pubblicità.
Allo stesso modo, trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità cui è preordinato il procedimento espropriativo, è necessario che nelle copie pubblicate degli atti indicati non siano riportati i dati personali di altri soggetti estranei alla procedura esecutiva ove ciò non sia previsto da una specifica norma di legge.