L'esperto risponde

Quando in sede d’asta si presenta un solo offerente a concorrere alla vendita dell’immobile, cosa succede?

Inserito il 01 agosto 2011 da Redazione | 20 Commenti

In questi casi l’unico offerente si aggiudica l’immobile posto in vendita al prezzo base stabilito dall’ordinanza di vendita aumentato per come previsto dal medesimo provvedimento del giudice dell’esecuzione ovvero dalla normativa a seconda della disciplina applicabile.
L’aggiudicazione sarà, comunque, provvisoria nelle ipotesi di vendita con incanto, mentre nei casi di vendita senza incanto l’aggiudicazione fatta in udienza sarà definitiva.

Commenti inviati per questo quesito.



gianni

Commento inviato il: 26 ottobre 2011 alle 09:07

Salve, se in sede d’asta non si presenta nessun offerente, cosa succede? si ripete ad un prezzo più basso? per quante volte? Grazie.



Esperto Risponde

Commento inviato il: 08 novembre 2011 alle 11:14

Gentile Gianni,
Qualora non vengano presentate offerte, di norma viene fissata una nuova vendita ad un prezzo base inferiore di ¼ rispetto a quello precedente. Delle nuove condizioni di vendita viene data pubblicità come per la ordinanza precedente.
Non vi sono limiti prestabiliti per la riduzione del prezzo base nel caso di mancanza di offerenti, fintanto che permanga la volontà di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo a procedere alla vendita e al pagamento delle relative spese di pubblicità.



Rosanna Rizzo

Commento inviato il: 18 gennaio 2012 alle 21:08

Egregio Avvocato,
nella vendita all’asta senza incanto della quota di 1/3 appartenente a mio fratello di un appartamento in comproprietà con me e mia sorella, il giudice ha deciso, alla prima udienza, su istanza del ns. avvocato che ha detto che i comproprietari sono interessati all’acquisto, di mettere appunto all’asta solo la quota di 1/3 e non l’intero bene. Sulla successiva ordinanza il giudice ha stabilito che dopo la prima asta, se deserta, ci saranno altre 6 successive udienze al prezzo inferiore di 1/4 rispetto ad ogni vendita precedente.
Noi comproprietarie abbiamo chiesto al ns. Avvocato se fosse possibile tentare di partecipare solo alla terza o quarta udienza per far scendere il prezzo e risparmiare un po’, oppure offrire alla prima un prezzo già decurtato, visto che dobbiamo forzosamente acquistarlo per debiti contratti da ns. fratello di cui siamo incolpevoli. Il ns. Avvocato ci ha sconsigliato per paura che uno dei creditori chieda al giudice la vendita dell’intero bene già alla seconda udienza. Ora noi chiediamo: è una procedura che accade frequentemente? E’ possibile in qualche modo patteggiare un prezzo più basso? o magari sapere come si comporta quel determinato giudice, visto che il bene è in un’altra regione? Ci è sembrato che in fondo il ns. Avvocato non si preoccupasse più di tanto perchè in fondo i soldi li sborsiamo noi, o avesse paura di non far andare a buon fine il tutto.
Ringrazio per la risposta e saluto cordialmente Rosanna Rizzo



Esperto Risponde

Commento inviato il: 27 gennaio 2012 alle 13:48

Gentile sig.ra R.R.,
nell’ambito delle vendite di quote di beni appartenenti anche a soggetti non debitori il Giudice dell’Esecuzione fissa un’udienza in cui devono essere invitati a comparire i comproprietari del beni non debitori al fine di dichiarare se siano o meno interessati ad acquistare la quota pignorata nell’ambito della procedura. In quella sede, ove tale disponibilità non venga manifestata dai comproprietari il Giudice può disporre la vendita della sola quota a cui potranno partecipare sia i comproprietari non debitori che altri soggetti eventualmente interessati.
Qualora non si pervenga alla vendita, o nella diversa eventualità che vi sia espressa istanza dei creditori, il Magistrato può disporre che venga instaurato un giudizio di divisione del bene in cui è possibile che si pervenga alla vendita dell’intero immobile con successiva divisione e assegnazione del ricavato.
Devo però segnalare che non è stabilito dalla normativa alcun numero di aste prestabilito prima del quale può essere disposto il giudizio di divisione così come non è prevista alcuna forma di “patteggiamento” del prezzo, salvo che non si formi il consenso dell’ufficio e di tutti i creditori su un prezzo che i comproprietari sono disposti ad offrire per l’acquisto della quota.



Filomena

Commento inviato il: 23 novembre 2012 alle 13:47

Buongiorno,
Vorrei cortesemente sapere cosa significa quando degli immobili all’ asta all’ improvviso non sono piu` presenti sul sito dell’asta giudiziaria. Ho visto che questi immobili presentati per diverse volte non hanno mai ottenuto offerte, si leggeva sempre che l’ asta era andata deserta, ora invece non si legge piu` nulla, sparito nel nulla. Che significa?
L’immobile e` stato ritirato? verra` messo in vendita a prezzo minore in data da decidersi, non viene piu` venduto?. Il mio interesse a questa faccenda e` dovuto al fatto che ho un appartamentino confinante e per anni questo complesso e` stato lasciato nell’ incuria e degrado piu` assoluto, facendo cadere il valore del mio appartamentino quasi a zero. Speravo che con il fallimento e la vendita all’ asta dell’ immobile appartenente a questa ditta, ci fosse un compratore che rimettesse tutto in ordine.
nel ringraziare per una cortese risposta che spero di ricevere, porgo cordiali saluti



marino lombardi

Commento inviato il: 28 novembre 2012 alle 15:18

ho un terzo del mio immobile indivisibile pignorato sia dalla banca che dalla gerit per dei guai che mio fratello ha combinato che andrà all’asta e che vorrei comprare. .premetto che sono il proprietario degli altri due terzi.mi chiedo se il giudice decide di mettere tutta la casa all’asta(avendo l’avvocato della banca chiesto il giudizio di divisione )e volendo partecipare per acquistare dovrò avere i soldi per tutta la casa o solo per il terzo ?.2 quesito.posso io da persona interessata confutare il ctu dell’architetto che ha fatto la stima ?



Esperto Risponde

Commento inviato il: 04 gennaio 2013 alle 17:15

Caro sig. Marino,
in tale eventualità il Giudice dell’esecuzione, o il Professionista Delegato alla vendita, verificata la regolarità della domanda aggiudicano il bene posto in vendita all’unico offerente senza aprire la gara.



Esperto Risponde

Commento inviato il: 04 gennaio 2013 alle 17:17

Gentile sig.ra Filomena,
Quando la pubblicità dell’avviso di vendita non è più visibile sul sito a ciò deputato è possibile, in primo luogo, che l’immobile oggetto dell’esecuzione sia stato aggiudicato all’ultima vendita fissata dal Tribunale ove per lo stesso siano state presentate valide offerte.
Al di là di siffatta ipotesi è anche possibile, per quanto riguarda le procedure esecutive immobiliari, che sia stata eliminata la pubblicità in questione allorché la procedura sia stata sospesa (e in tal caso è possibile che venga successivamente rifissata la vendita) o ne sia stata dichiarata la estinzione e in tale ultima eventualità le operazioni di vendita non verranno più riprese nella specifica esecuzione.



giovanna

Commento inviato il: 21 novembre 2013 alle 14:18

Buonasera,
avevo visto la pubblicazione della vendita da parte di equitalia di un immobile all’asta a cui ero interessata. La data dell’asta sarebbe stata tra 2 settimane, se non fosse che adesso l’asta risulta sospesa. Cosa significa e come posso comportarmi essendo sempre interessata all’acquisto? Grazie per la gentile risposta



Esperto Risponde

Commento inviato il: 14 febbraio 2014 alle 16:38

Egr. Lettore,
la vendita di un immobile pignorato può essere sospesa per diversi motivi. In primo luogo è possibile che sia stata chiesta la sospensione della procedura da parte di tutti i soggetti interessati (creditori e debitore) magari in ipotesi di transazione in corso tra le parti ovvero perché è stata proposta formale Opposizione e il Magistrato ha valutato la opportunità di procedere la esecuzione.
Per tali motivi non è detto che il bene pignorato verrà nuovamente posto in vendita.
Cordiali saluti.



franco

Commento inviato il: 25 febbraio 2014 alle 17:25

buonasera
Quando in sede d’asta senza incanto si presenta un solo offerente a concorrere alla vendita dell’immobile, cosa succede se l’offerta in busta è maggiorata rispetto alla base d’asta?
viene assegnata al prezzo di base o quello maggiorato?



Fabio

Commento inviato il: 22 maggio 2014 alle 16:25

Salve, oggi ho presenziato alla vendita senza incanto di un immobile al quale sono interessata e per il quale non ho presentato un’offerta poichè ritengo che il prezzo sia ancora molto alto.
E’, tuttavia, la quarta volta che l’asta di tale immobile va deserta.
Mi chiedo, prima che vi sia la vendita con incanto, è possibile presentare al giudice(ovviamente con il consenso del procedente) una istanza di abbassamento del prezzo di vendita? Se sì, in che modo la stessa deve essere formulata?



Esperto Risponde

Commento inviato il: 21 luglio 2014 alle 08:35

Egregio sig. Fabio,
Lei, in qualità di terzo rispetto alla procedura esecutiva, non può presentare alcuna istanza di tal genere al Giudice dell’Esecuzione atteso che non riveste la qualità di creditore intervenuto o procedente. Ciò non esclude, comunque, che tale richiesta possa essere formulata dal procedente ove ritenga che in tal modo il bene possa essere maggiormente appetibile sul mercato.



ANDREA

Commento inviato il: 30 luglio 2014 alle 16:10

Salve, vorrei farle una domando su un pignoramento nei confronti di mia madre, possiede 1/2 di una casa in montagna, il creditore richiede al tribunale la vendita di tutto l’immobile se non divisibile! ora mi sa dire se nel caso fosse divisibile bisogna fare i lavori prima dell’asta e le spese chi le sostiene? ed inoltre nel caso mettessero in vendita tutto l’immobile la proprietaria della seconda metà può opporsi ai ribassi in sede di asta? cioè se viene deciso di vendere all’asta (es) a €50000 può pretendere che poi il prezzo non scenda mai da quello prefissato?
Grazie



Esperto Risponde

Commento inviato il: 15 settembre 2014 alle 15:31

Egr. sig. Andrea,
la valutazione sulla divisibilità del bene e sulla convenienza economica dell’operazione spetta al Giudice dell’esecuzione che, di norma, nomina a tal fine un esperto per accertare la possibilità e l’opportunità di procedere alla separazione della quota in natura e le modalità della stessa.
Le attività propedeutiche alla divisione materiale del bene devono essere espletate prima della vendita e le relative spese sono poste a carico della procedura allorchè si tratti di spese strettamente afferenti la espropriazione immobiliare; ciò non toglie,comunque, che vi siano costi necessari che vengano accollati in proprio a tutte le parti poiché risultano a vantaggio anche dei comproprietari. La imputazione delle spese deve, pertanto, essere individuata di volta in volta.
Per quanto attiene i ribassi in sede di vendita il comproprietario non debitore non può opporsi alle diminuzioni del prezzo base in esito a vendite deserte poiché l’abbattimento del prezzo risponde al dettato normativo.



Stefano

Commento inviato il: 16 febbraio 2015 alle 11:02

Buongiorno,

volevo sapere se è possibile partecipare ad un’asta senza incanto per l’acquisto di un’immobile con un’offerta unica fatta da due persone, dove ognuno offre il 50% dell’importo.
Ringrazio per la risposta.



Maurizio

Commento inviato il: 09 aprile 2015 alle 18:15

Buongiorno,
Sono in affitto in un immobile commerciale all’asta.
Pago l’affitto al Custode Giudiziario regolarmente.
Vorrei partecipare alla prossima Asta senza incanto, quindi Le chiedo:
Cosa sarà del deposito cauzionale?
Mi sarà rimborsato, sarà decurtato dall’affitto prossimo? e se io me l’ho aggiudicassi?
Grazie



Esperto Risponde

Commento inviato il: 20 aprile 2015 alle 10:09

Egregio lettore,
è possibile che due persone presentino congiuntamente una domanda di partecipazione alla vendita; in tal caso i soggetti si qualificano entrambi come offerenti ma non è però consentito che ciascuno limiti la propria offerta ad una specifica quota del prezzo dell’immobile.
Pertanto qualora gli offerenti dovessero aggiudicarsi il bene posto in vendita sarebbero entrambi obbligati a corrispondere il prezzo di aggiudicazione.



Esperto Risponde

Commento inviato il: 20 aprile 2015 alle 10:12

Egregio lettore,
se viene depositata una sola domanda di partecipazione alla vendita il Giudice dell’Esecuzione o il Professionista dallo stesso delegato, verificata la regolarità dell’offerta in tutte le sue parti, procede alla aggiudicazione dell’immobile all’offerente al prezzo dallo stesso indicato nella domanda.



Esperto Risponde

Commento inviato il: 21 luglio 2015 alle 16:55

Egr. Lettore,
all’atto della presentazione della domanda dovrà aver provveduto al versamento della cauzione nei modi e nei termini disposti dal G.E. nell’ordinanza di vendita.
Nel caso in cui Lei si rendesse aggiudicatario dell’immobile, la somma versata verrebbe computata in conto prezzo rispetto all’importo della aggiudicazione e, pertanto, dovrà provvedere a versare il residuo rispetto tra la cauzione depositata e il prezzo di aggiudicazione maggiorato con gli oneri di legge.
Nella contraria ipotesi in cui l’immobile venga aggiudicato ad altri offerenti, la cauzione Le verrà restituita e, nella ipotesi di un contratto di affitto opponibile alla procedura, Lei continuerà a pagare il canone di locazione al nuovo proprietario acquirente.

Scrivi qui la tua richiesta: il nostro esperto ti risponderà quanto prima.